CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le presenti condizioni, la descrizione del Pacchetto Turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal Viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è  intermediato dal Venditore Intermediario la conferma della prenotazione viene inviata dall’Organizzatore all’Venditore Intermediario, quale mandatario del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di  riceverla dal medesimo. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di Pacchetto Turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per  i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio come ivi disciplinato, sia le avvertenze in esso contenute, sia le presenti condizioni generali.

1.FONTINORMATIVE

La vendita di Pacchetti Turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942).

2.REGIME AMMINISTRATIVO

L’Organizzatore e il Venditore Intermediario del Pacchetto Turistico, a cui il Viaggiatore si rivolge, sono abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente.

3.DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)

Ai fini del presente contratto s’intende per:

a)   Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;

b)   Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della propria attività commerciale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di Organizzatore, Venditore Intermediario, Professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;

c)   Organizzatore : il Professionista che combini Pacchetti Turistici e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro Professionista;

d)   Venditore Intermediario: il Professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita Pacchetti turistici combinati da un Organizzatore.

e)         itravel: itravel Southern Europe S.r.l. con sede legale in Via Borgogna, 2, I-20122 Milano, P.IVA 12146430967 che opera come Organizzatore di viaggio o Venditore Intermediario a seconda dei servizi offerti. itravel opera come Organizzatore se il Pacchetto Turistico è stato combinato da itravel. itravel opera come Venditore Intermediario se il Pacchetto Turistico è stato combinato da un organizzatore terzo.

4.NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)

Per Pacchetto Turistico si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1)    che tali servizi siano combinati da un unico Professionista, anche su richiesta del Viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2)         che tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:

2.1)      acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il Viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2)  offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

2.3)  pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “Pacchetto Turistico” o denominazione analoga;

2.4)  combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il Professionista consente al Viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del Viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal  Professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della  prenotazione del primo servizio turistico.

5.INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)

1. Prima della conclusione del contratto di Pacchetto Turistico o di un’offerta corrispondente, l’Organizzatore e, nel caso in cui il Pacchetto Turistico sia venduto tramite un Venditore Intermediario, anche quest’ultimo, forniscono al Viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del CdT, che contengono le informazioni ai sensi dell’art. 34 CdT.

2. Per i contratti di Pacchetto Turistico di cui all’art. 33, comma 1, lettera d) CdT, stipulati per telefono, l’Organizzatore o il Professionista fornisce al Viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II CdT e le informazioni di cui al comma 1, art. 34 CdT.

6.CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT)

1. La proposta di compravendita di Pacchetto Turistico verrà redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del Pacchetto Turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’Organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al Viaggiatore presso il Venditore Intermediario, che ne curerà la consegna al Viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al Pacchetto Turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’Organizzatore, secondo l’art. 36, comma 8 CdT, prima dell’inizio del viaggio (e.g. ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull’orario della partenza previsto e il termine ultimo per l’accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell’arrivo).

2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del Pacchetto Turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite del Venditore Intermediario mandatario.

3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di Pacchetto Turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successive, senza penali e senza fornire alcuna motivazione (Art. 41 CdT). Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’Organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).

7.PAGAMENTI

1. Con la stipula del contratto il Viaggatore paga un acconto di 30% del prezzo del Pacchetto Turistico (art. 8) che dovrà essere versato immediatamente. Il pagamento del secondo acconto di 70% del prezzo del Pacchetto Turistico avviene almeno 6 settimane prima della partenza.

2. Per le prenotazioni con breve anticipo o last minute, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. L’Organizzatore decide se una prenotazione è da considerarsi last minute o con breve anticipo a seconda del paese di destinazione.

 3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite dall’Organizzatore di viaggio o al Venditore Intermediario e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimi, costituisce inadempimento con conseguente operatività della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del Viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’Organizzatore direttamente dal Viaggiatore o per il tramite al Venditore Intermediario dal medesimo Viaggiatore scelto.

4. Il pagamento avviene tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Organizzatore Viaggi o dall’Venditore Intermediario o tramite pagamento con carta di credito.

8.PREZZO (ART. 39 CdT)

1. Il prezzo del Pacchetto Turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.

2. Dopo la conclusione del contratto di Pacchetto Turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore o dal Venditore Intermediario, con un massimo dell’8%. Il Viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al art. 39, comma 2, lettere a), b) e c) CdT che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del Pacchetto Turistico.

 3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:

a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;

b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del Pacchetto Turistico, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;

c) i tassi di cambio pertinenti al Pacchetto Turistico.

 4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente art. eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del Pacchetto Turistico, si applica l’art. 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.

 5. Un aumento del prezzo, indipendentemente dalla sua entità, avviene con previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’Organizzatore o dal Venditore Intermediario al Viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del Pacchetto Turistico.

6. In caso di diminuzione del prezzo l’Organizzatore e il Venditore Intermediario hanno diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al Viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del Viaggiatore.

9.MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)

 1. Prima dell’inizio del Pacchetto Turistico, l’Organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’art. 39 CdT nei casi di modifica di scarsa importanza. In tal caso l’Organizzatore comunica la modifica al Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.

2. Se, prima dell’inizio del Pacchetto Turistico, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34, comma 1, lettera a) CdT, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’art. 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del Pacchetto Turistico di oltre l’8 per cento ai sensi dell’art. 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro il periodo di 2  giorni lavorativi, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’Organizzatore può offrire al Viaggiatore un Pacchetto Turistico sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

 3. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:

 a) delle modifiche proposte di cui al comma 2, art. 40 CdT e della loro incidenza sul prezzo del Pacchetto Turistico   ai sensi del comma 4 art. 40 CdT;

 b) di un periodo ragionevole entro il quale il Viaggiatore è tenuto a informare l’Organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2, art. 40 CdT;

 c) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale Pacchetto Turistico   sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

4. Se le modifiche del contratto di Pacchetto Turistico o del Pacchetto Turistico sostitutivo di cui al comma 2, art. 40 CdT comportano un Pacchetto Turistico di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

5. In caso di recesso dal contratto di Pacchetto Turistico ai sensi del comma 2, art. 40 CdT se il Viaggiatore non accetta un Pacchetto Turistico sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’art. 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.

10.RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)

1. Il Viaggiatore può recedere dal contratto di Pacchetto Turistico in ogni momento prima dell’inizio del Pacchetto Turistico, dietro rimborso all’Organizzatore o al Venditore Intermediario delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al Viaggiatore che ne faccia richiesta.

2. Il contratto di Pacchetto Turistico prevede le seguenti penali standard per il recesso che sono ragionevoli e calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici:

Prenotazioni individuali:

Voli singoli: Dalla data di prenotazione sempre il 100% del prezzo del viaggio

Alberghi, viaggi di andata e ritorno:

–      Fino a 30 giorni prima della partenza 40 % per persona del prezzo del viaggio

–      Da 29 a 22 giorni prima della partenza 55 % per persona del prezzo del viaggio

–      Da 21 a 15 giorni prima della partenza 60 % per persona del prezzo del viaggio

–      Da 14 a 8 giorni prima della partenza 70 % per persona del prezzo del viaggio

–      Da 7 a 4 giorni prima della partenza 80 % per persona del prezzo del viaggio

–      Da 3 a 1 giorno prima della partenza 90 % per persona del prezzo del viaggio

–      Giorno del viaggio non presentazione al viaggio 100 % per persona del prezzo del viaggio

Case vacanze/appartamenti:

–      Fino a 61 giorni prima della partenza 40 % per persona/appt. del prezzo del viaggio

–      Da 60 a 35 giorni prima della partenza 60 % per persona/appt. del prezzo del viaggio

–      Da 34 a 3 giorni prima della partenza 90 % per persona/appt. del prezzo del viaggio

–      Dal secondo giorno prima della partenza o non presentazione 100 % per persona/appt. del prezzo del viaggio.

Auto a noleggio:

–      Fino a 3 giorni prima dell’inizio della locazione 50 % per persona/auto del prezzo del viaggio

–      Dal secondo giorno prima dell’inizio della locazione 80 % per persona/auto del prezzo del viaggio

–      Giorno dell’inizio del noleggio 100 % per persona/auto del prezzo del viaggio

Biglietti per eventi, eventi sportivi, musical, ecc. sempre al 100% del prezzo del viaggio.

Crociere, organizzazione di vacanze e viaggi speciali o a tema:

–      Fino a 60 giorni prima della partenza 20% per persona del prezzo del viaggio

–      Da 59 a 31 giorni prima della partenza 25% per persona del prezzo del viaggio

–      Da 30 a 22 giorni prima della partenza 50 % per persona del prezzo del viaggio

–      Da 21 a 15 giorni prima della partenza 60 % per persona del prezzo del viaggio

–      Da 14 giorni a 1. giorno prima della partenza 80 % per persona del prezzo del viaggio

–      Giorno di partenza 100 % per persona del prezzo del viaggio.

4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del Pacchetto Turistico o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del Pacchetto Turistico, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il Pacchetto Turistico, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

5. L’Organizzatore può recedere dal contratto di Pacchetto Turistico e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il Pacchetto Turistico, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscritte al Pacchetto Turistico è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’Organizzatore comunica il recesso dal contratto al Viaggiatore entro il termine fissato per contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del Pacchetto Turistico in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del Pacchetto Turistico  in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del Pacchetto Turistico nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

b) l’Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del Pacchetto Turistico.

6. L’Organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1 e 2 rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del Viaggiatore per il Pacchetto Turistico dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

11.SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)

1. Il Viaggiatore, previo preavviso dato all’Organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del Pacchetto Turistico, può cedere il contratto di Pacchetto Turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di Pacchetto Turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

3. L’Organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’Organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di Pacchetto Turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà all’ Organizzatore, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

12.OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio.

 2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/art./191/.

3. I Viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite  il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più Viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’Organizzatore.

 4. I Viaggiatori dovranno in ogni caso informare il Venditore Intermediario e l’Organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del Pacchetto Turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il Viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.

 Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dell’Organizzatore – on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate  nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura del Viaggiatore. Il Viaggiatore dovrà, inoltre, attenersi  all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al Pacchetto Turistico. Il Viaggiatore sarà chiamato a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore e/o del Venditore Intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

6. L’Organizzatore o il Venditore Intermediario che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’Organizzatore o il Venditore Intermediario che abbia risarcito il Viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di  quest’ultimo verso i terzi responsabili; il Viaggiatore fornisce all’Organizzatore o al Venditore Intermediario tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di  surroga (art. 51 quinquies CdT).

13.REGIME DI RESPONSABILITÀDELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT)

 1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di Pacchetto Turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici debbano essere prestati dall’Organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’art. 1228 del codice civile.

2. Il Viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’Organizzatore, direttamente o tramite il Venditore Intermediario, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di Pacchetto Turistico.

 3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di Pacchetto Turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l’art. 43 CdT.

 4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, art. 42 CdT, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle  caratteristiche del Pacchetto Turistico, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, art. 42 CdT, il Viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli  e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il Viaggiatore specifichi un termine.

 5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’art. 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un Pacchetto Turistico   e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del Pacchetto Turistico, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, art. 42 CdT, il Viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di Pacchetto Turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’art. 43 CdT, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il Pacchetto Turistico   comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del Viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il Viaggiatore.

6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del Viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per Viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

 7. La limitazione dei costi di cui al comma 6, art. 42 CdT non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del Pacchetto Turistico. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.

8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di Pacchetto Turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del Pacchetto Turistico   possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un Pacchetto Turistico   di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di Pacchetto Turistico, l’Organizzatore concede al Viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

9. Il Viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di Pacchetto Turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il Viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al Viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.

11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del Viaggiatore come pattuito nel contratto di Pacchetto Turistico, si applicano i commi 6 e 7.

14.REGIME DI RESPONSABILITÀDEL VENDITORE INTERMEDIARIO (ARTT. 50 – 51 quater CdT)

1. Il Venditore Intermediario è responsabile dell’esecuzione del mandato indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal Venditore Intermediario stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.

2. Il Venditore Intermediario non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al Viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

3. Il diritto del Viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore Intermediario si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza.

15.LIMITIDEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5, CdT)

1. La responsabilità contrattuale dell’Organizzatore salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa è limitata al triplo del prezzo totale del Pacchetto Turistico.

2. Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel Pacchetto Turistico.

16.POSSIBILITÀDI CONTATTARE L’ORGANIZZATORETRAMITE IL VENDITORE INTERMEDIARIO (ART. 44 CdT)

1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del Pacchetto Turistico direttamente al Venditore Intermediario tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’Organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il Venditore Intermediario riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore.

17.OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)

1. L’Organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al Viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’art. 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare, assistendo il Viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

2. L’Organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

18.ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT)

itravel offre un assicurazione contro  le spese derivanti dall’annullamento del Pacchetto Turistico, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

19.DIRITTO APPLICABILE, FORO COMPETENTE E STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. G CdT)

Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Milano fatto salvo il foro del consumatore laddove applicabile.

Alternativamente controversie insorte possono essere risolte tramite l’organismo ADR europeo: https://ec.europa.eu/commission/index_en.

20.PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE IN CASO DI INSOLVENZA E FALLIMENTO (ART. 47 CdT).

1. L’Organizzatore e il Venditore Intermediario stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del Viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. L’organizzatore ha stipulato polizza assicurativa obbligatoria N. 4628923 di Europ Assistance Italia S.p.A per la responsabilità civile e professionale. Per il caso di insolvenza e fallimento itravel aderisce al fondo di garanzia Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l con numero di iscrizione 2415.

21.MODIFICHE OPERATIVE

In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il Viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.

22.INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS  196/2003 E DELL’ART. DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è  tenuta itravel.

23.COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE N. 38/2006.

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

24. ADDENDUM – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto o del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di Pacchetto Turistico, non godono delle tutele previste dalla Direttiva Europea 2032/2015.

Il Venditore Intermediario che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al Viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può essere considerato Organizzatore.